COSTUMI E REATI. Sotto esame il divieto di indossare il burqa, pena un'ammenda da mille a due mila euro, con introduzione di reato per costrizione all'occultamento del volto. Insomma, "sotto torchio" ciò che per molti è un costume del proprio vivere, ciò che sarebbe "normale" nel loro Paese. Eppure non sono pochi quelli che oppongono a quella che si può considerare una "tradizione" il concetto - che per certi versi è inappuntabile - secondo cui ciò che è permesso e accettato nel Paese d'origine, non è così scontato che lo sia nel Paese in cui si vive. E questo ragionamento apre a tutte le questioni relative alla sicurezza e alla "libertà" delle donne. Sono tante le donne italiane che mosse da ragioni spesso sinceramente altruiste, considerano il coprirsi il volto e il capo con il burka, una forma di sottomissione dell'uomo alla donna. E' un argomento molto complesso, di certo non esauribile in un articolo che, in questo caso, vuole essere uno spunto di riflessione.
Riflessioni e interrogativi. Ci limitiamo dunque a questa breve introduzione a carattere generale e a riportarvi il testo approvato in Commissione affari istituzionali. Lasciamo però ai vostri pensieri anche un interrogativo di fondo che non può non essere preso in considerazione: Che tipo di società è e può essere quella che pensa di contribuire alla sicurezza delle persone vietando con una legge un certo tipo di indumento? Siamo davvero sicuri che le questioni da affrontare, i nodi da sciogliere non siano più in profondità, alle radici dei rapporti umani? Forse è più facile fare una legge che vieti qualcosa piuttosto che intraprendere un sincero cammino di pace fra i popoli e di convivenza delle diversità, inclusa la libertà di duna donna di scegliere cosa indossare?
I FATTI E LA LEGGE. L’assemblea della Camera sta esaminando dal 24 ottobre scorso, il testo unificato di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare (approvato in Commissione affari costituzionali il 19 ottobre) che modifica il c.d. reato di travisamento.
Nel testo approvato in Commissione affari costituzionali si prevede espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab, divieto sanzionato con una pena dell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Inoltre, si propone l’introduzione del reato di costrizione all’occultamento del volto, la cui condanna in via definitiva preclude l’acquisto della cittadinanza.
Di seguito il Testo unificato approvato in Commissione affari costituzionali.
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l’introduzione del reato di costrizione all’occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l’introduzione del reato di costrizione all’occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Art. 1.
1. All’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all’uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro».
«Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all’uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro».
b) al terzo comma le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».
Art. 2.
1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter – (Costrizione all’occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
«Art. 612-ter – (Costrizione all’occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Art. 3.
1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. – 1. Preclude l’acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale».
«Art. 24-bis. – 1. Preclude l’acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale».

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